Interrogazione, Biti Pd Senato, su semplificazione domande e verifiche Inps per esonero contributivo straordinario

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Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02520

presentata da

CATERINA BITI

martedì 18 maggio 2021, seduta n.327

BITI, TARICCO, PITTELLA, VATTUONE, PARRINI, COMINCINI, STEFANO, MARGIOTTA, FERRAZZI, FEDELI, PINOTTI, FERRARI, ASTORRE, MARCUCCI, D'ALFONSO, IORI, BOLDRINI, ROSSOMANDO, MARILOTTI, VERDUCCI, D'ARIENZO, ROJC, LAUS, GIACOBBE, VALENTE, MANCA, CIRINNA' - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

l'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto per il primo semestre 2020 un esonero contributivo straordinario in favore dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura;

la circolare INPS n. 57 del 12 aprile 2021 indica come necessario, ai fini dell'accesso al beneficio, presentare domanda indicando tutti gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, rientranti nella sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 20 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 91 I/1 relativa al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato;

tale obbligo rende la presentazione delle istanze particolarmente difficoltosa per le aziende, giacché il reperimento delle informazioni richieste è eccessivamente complesso a causa di un quadro normativo di difficile interpretazione;

premesso inoltre che:

le informazioni richieste dall'INPS sono già a disposizione della pubblica amministrazione, tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e il sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA), e, pertanto, richiederle nuovamente a ogni singola azienda rappresenta a tutti gli effetti una complicazione inutile per gli imprenditori, nonché un ostacolo ulteriore che separa le aziende dall'ottenimento di benefici quantomai necessari in un momento di grave crisi quale la pandemia da COVID-19;

l'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede che "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, siano acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente o da altre pubbliche amministrazioni e agli interessati si possono richiedere i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti";

l'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), prevede che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

considerato che:

ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA), il controllo sul rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato è di competenza del soggetto che concede l'aiuto, che può consultare il RNA, e pertanto non può in alcun modo essere sostituito in questo esercizio di responsabilità dal soggetto che richiede il beneficio;

il piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati il 25 aprile 2021, mira alla piena realizzazione del principio once only, derivante da standard comunitari, per il quale cittadini e imprese debbano poter fornire una sola volta le loro informazioni alla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché l'INPS, come richiesto dalla vigente normativa richiamata in premessa e dai principi dell'Unione europea, si occupi di raccogliere tutte le informazioni necessarie e provveda ad effettuare le verifiche sugli aiuti di Stato, senza richiedere informazioni di cui già è in possesso al soggetto che richiede il contributo, in considerazione anche dell'oggettiva necessità di semplificare le procedure per consentire un'erogazione rapida ed efficace delle agevolazioni di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020.

(3-02520)

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