Odg, Cenni Pd Camera, su cessione credito d’imposta Transizione 4.0

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Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/016

presentato da

CENNI Susanna

testo presentato

Martedì 18 maggio 2021

modificato

Mercoledì 19 maggio 2021, seduta n. 511

La Camera,

premesso che:

la legge di bilancio per il 2017, ha previsto misure finalizzate a sostenere la svolta produttiva Industria 4.0. al fine di consentire alle Imprese di dotarsi degli strumenti in grado di supportare l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale. Il Governo – il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività;

preso atto che moltissime imprese agricole soggette a tassazione (nello specifico quelle ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), in base alle attuali norme catastali, non potevano avere accesso alle disposizioni sul super ed iperammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, a causa del sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi; la legge di bilancio per il 2020 ha trasformato gli strumenti di «iper ammortamento» e «super ammortamento» in un equivalente «credito d'imposta»;

con la legge di bilancio per il 2021 le misure di Industria 4.0, nell'ambito di un più ampio rafforzamento diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, vengono immesse nel nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 con l'obiettivo di diventare uno degli elementi portanti su cui si fondare il Recovery Fund italiano. L'investimento consiste in circa 24 miliardi di euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione;

preso atto che:

in base all'attuale disciplina i crediti di imposta per l'attuazione di Transizione 4.0 possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione senza possibilità di cedere ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito od intermediari finanziari il credito maturato al fine della compensazione per gli eventuali investimenti;

lo strumento della cessione del credito è già prevista da altre misure tra le quali dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modifiche nella legge n. 77 del 2020), per il cosiddetto Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus al 110%) che rappresenta un volano di ripresa fondamentale, un incentivo determinante alla messa in sicurezza, all'adeguamento energetico dei fabbricati;

in una fase in cui la ripresa del sistema produttivo nazionale deve necessariamente passare anche attraverso la pianificazione di investimenti, soprattutto innovativi, si rende opportuno consentire ai soggetti beneficiari del credito d'imposta del piano Transizione 4.0 la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del predetto credito. Un'opzione strategica che potrebbe accrescere la platea di beneficiari e gli investimenti in innovazione previsti dal Piano e che ben si coniuga con le sfide ambientali europee del green deal e con la stessa visione di ripresa dell'Unione Europea all'interno del Next Generation Eu;

valutato che:

nel disegno di legge in esame recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» sono presenti misure economiche e fiscali a sostegno delle imprese;

nel corso dell'esame al Senato del provvedimento nelle Commissioni in sede referente è stato approvato inizialmente un emendamento che ha reso cedibili i crediti d'imposta previsti per investimenti in beni strumentali nuovi ai fini della cosiddetta Transizione 4.0. Ai beneficiari viene quindi consentito di avvalersi, in luogo della compensazione, della cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;

successivamente tale norma è stata stralciata dal Presidente del Senato su indicazione del Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato del Mef secondo il quale mancherebbero le coperture economiche per sostenere tale provvedimento, ma che tale lettura non appare corretta in quanto solo il credito maturato dall'impresa richiedente la misura d'investimento sarebbe trasferito a terzi senza dunque aggravamento di spesa per lo Stato;

considerato che:

lo stop della Ragioneria dello Stato ha creato forti perplessità nelle associazioni di categoria, ed in particolare quelle agricole. Per Confagricoltura la cessione del credito d'imposta per le imprese che investono in innovazione nell'ambito del piano Transizione 4.0 è un intervento prioritario per la ripartenza e per la transizione ecologica, per CIA Agricoltori Italiani 2 la cessione del credito di Transizione 4.0 è non solo di un'opportunità cruciale in un momento segnato dalla crisi di liquidità a causa della pandemia, ma anche della strada giusta da percorrere per incentivare gli Investimenti in hi-tech e il rinnovo del parco macchine con mezzi più moderni, tecnologici e a bassa emissione CO2, requisiti fondamentali per dare seguito al Green Deal Ue e per ridurre il rischio infortunistici. Per Coldiretti «l'agricoltura italiana è una risorsa fondamentale per avviare una nuova stagione di sviluppo economico e lavoro per il paese; per questo dobbiamo mettere in campo gli strumenti per aiutare tutte le aziende nei processi di innovazione e di maggiore sostenibilità per agevolare la transizione verso un modello di economia circolare che migliori l'efficienza nell'uso delle risorse con una decisa semplificazione burocratica e dei servizi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le soluzioni tecniche necessarie per intervenire, nel prossimo provvedimento utile, affinché i soggetti beneficiari del credito d'imposta per la Transizione 4.0, di cui all'articolo 1 commi 105-1058 della legge n. 178 del 2020, possano optare, in luogo della compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, per la cessione anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari e così come già previsto dal citato articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020.

9/3099/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni.

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