Vino annacquato, ecco il compromesso Ue che smentisce Commissione: rammaricati che non valga anche per Dop e Igp. Motivi sanitari e di opportunità mercato bevande dealcolizzate

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La questione del vino annacquato è ancora all'ordine del giorno (e di discussione) dei tavoli europei e del tavolo di filiera in corso oggi al Mipaaf.

In gioco la partita europea per i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati e la conseguente portata delle DOP IGP.

Con la Commissione Ue che ieri ha ribadito, in sala stampa virtuale, che ha solo proposto di adattare il quadro legale per sfruttare le potenzialità del vino dealcolato e nella proposta non c’è nessun riferimento all’aggiunta di acqua nel vino.

Ma ecco quanto riporta realmente il documento di compromesso.

Il "compromesso originale del Parlamento europeo" si legge nel testo Ue di cui AGRICOLAE è venuta in possesso e che pubblica di seguito in PDF, riguarda la possibilità del trattamento di dealcolizzazione totale e parziale e la corrispondente etichettatura obbligatoria per tutti i vini, ad eccezione dei vini DOP per i quali sarà permessa solo la dealcolizzazione parziale.

Il compromesso è stato chiarito durante il super-trilogo del 26/03/2021 ed entrambi i co-legislatori hanno convenuto di escludere i vini totalmente dealcolizzati dal campo di applicazione sia delle DOP che delle IGP.

La proposta della Commissione Ue prevedeva invece la dealcolizzazione per tutti i vini.

L'interpretazione originale della proposta della Commissione da parte del Consiglio era che l'IGP e la DOP non coprivano i prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati in quanto costituivano due nuove categorie separate nella parte II dell'allegato VII e quindi non erano coperti dall'articolo 92.

La discussione ha mostrato la pertinenza per l'OCM di chiarire il significato della proposta (nell'allegato VII, parte II), chiarendo che i prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati non sono nuove categorie di prodotti separate proposte.

Inoltre il Consiglio ha sottolineato di non voler coprire i prodotti vinicoli totalmente o parzialmente dealcolizzati nell'ambito dell'IGP e della DOP.

Il Parlamento Ue ha mostrato apertura alla proposta dell'OCM e ha ora messo sul tavolo il suddetto compromesso che è stato confermato politicamente da entrambi i colegislatori alla riunione di super-trilogo del 26/03/2021.

La formulazione corrispondente è proposta più avanti in questo documento.

AGRICOLAE pubblica in PDF il documento Ue:

DOC 1 - 20210329 NON-PAPER DEALCOHOLISED WINES

Posizione del Consiglio

All'8° IITM dell'11 febbraio, la presidenza del Consiglio ha confermato che la proposta di compromesso del PE è stata approvata dalla maggioranza degli Stati membri nel CSA ed è accettabile. Questa posizione è stata nuovamente confermata il 26 marzo, pur sostenendo il chiarimento fatto dal PE sulla parità di trattamento sia delle DOP che delle IGP.

Inoltre, la posizione del Consiglio tiene conto del fatto che esistono diversi titoli alcolometrici minimi a seconda dei tipi di vino (ad esempio 8,5% nelle zone viticole A e B, 9% nelle altre zone, 4,5% per i vini DOP/IGP) facendo riferimento al titolo alcolometrico minimo previsto per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione (vini fermi e spumanti).

Questa posizione permetterebbe di coprire tutti i possibili vini ottenuti per dealcolizzazione parziale. Ciò è incluso nella formulazione di compromesso contenuta nel presente documento.
La Commissione condivide anche con il Consiglio la pertinenza di sostituire il riferimento al "titolo alcolometrico totale" nella proposta dell'OCM con il "titolo alcolometrico effettivo".

Posizione dell'OCM

La Commissione si rammarica che i colegislatori non siano stati convinti dei meriti della sua proposta di estendere le possibilità di introduzione dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati per tutte le DOP e IGP.

"La proposta della Commissione ha motivi sanitari", si legge. "Permettere i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati trasmette un messaggio che il settore risponde alle preoccupazioni della società".

Affronta anche una grande opportunità di mercato. Il mercato globale delle bevande alcoliche, compreso il vino, sta diminuendo mentre quello delle bevande dealcolizzate si sta sviluppando, in particolare quelle a basso o nullo contenuto alcolico. Se il settore vinicolo dell'Unione non anticipa questa tendenza, lo faranno altri concorrenti.
Permettere solo una dealcolizzazione parziale per le IGP e le DOP non permetterà di cogliere pienamente questa opportunità di mercato. La Commissione ritiene che, in futuro, i produttori di DOP e IGP si rammaricheranno dell'esclusione da segmenti più ampi a basso contenuto alcolico o senza alcol.

Questione giuridica

L'esclusione precedentemente considerata dei vini disalcolati solo per le DOP, e non per le IGP, non potrebbe essere giustificata dalle regole DOP/IGP. Tuttavia, un'esclusione specifica dei vini totalmente analcolici sia per le DOP che per le IGP dovrà essere attentamente giustificata dai colegislatori.
Durante la discussione i colegislatori hanno osservato che i valori di reputazione più elevati dei vini DOP potrebbero essere a rischio proteggendo i prodotti vinicoli totalmente disalcolati. Tuttavia, la Commissione ritiene che questo argomento non sia giuridicamente coerente con i principi del regime.

Considerazioni supplementari sulle pratiche enologiche per i vini dealcolizzati

Dopo la proposta della Commissione di permettere la produzione di vini totalmente o parzialmente dealcolizzati, sono in corso discussioni sulla produzione di tali vini. In particolare, questo tema viene discusso nell'ambito dell'OIV.
Secondo le informazioni fornite all'OIV, i vini ai quali è stato tolto un grande volume di alcol sono difficilmente bevibili perché i processi di dealcolizzazione possono portare tra l'altro a vini molto acidi. Inoltre, tali processi possono anche eliminare l'acqua e gli aromi del vino. Pertanto, per garantire che i vini dealcolizzati abbiano un gusto abbastanza gradevole, dopo la dealcolizzazione potrebbero essere necessarie alcune pratiche enologiche non ancora autorizzate per riequilibrare il prodotto finale. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per introdurre nuove pratiche enologiche.

In considerazione delle discussioni in corso presso l'OIV sulla dealcolizzazione, si ritiene opportuno lasciare maggiore flessibilità per la definizione delle relative pratiche enologiche, pertanto sembra opportuno limitare la proposta di allegato VIII, parte I, sezione E, ai principi generali per i prodotti vitivinicoli dealcolizzati, in modo da consentire, se necessario, un maggior numero di processi di dealcolizzazione senza dover tornare ai colegislatori. Tali processi di dealcolizzazione saranno definiti mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E. L'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce limiti e condizioni per le pratiche enologiche. Al fine di garantire che possano essere stabilite le pratiche enologiche necessarie per la dealcolizzazione, è necessario modificare tale articolo. Inoltre, a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, sono prodotti nell'Unione nel rispetto delle norme di cui all'allegato VIII. Sarebbe necessario modificare il paragrafo 1 della sezione A. dell'allegato VIII, parte II, per consentire la restituzione dell'acqua ai prodotti vitivinicoli che hanno subito un processo di dealcolizzazione.
La possibilità di ripristinare gli aromi eliminati attraverso il processo di dealcolizzazione è un'altra questione che potrebbe essere considerata come una pratica enologica da definire mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Elementi del compromesso

In seguito alle varie riunioni tecniche interistituzionali e all'esito dei due triloghi in cui è stata discussa la questione, la COM ha preparato un testo che riflette il compromesso attualmente sul tavolo. Questa proposta prevede quanto segue:

I. la modifica dell'articolo 80 per affrontare le limitazioni alle pratiche enologiche per i prodotti vitivinicoli sottoposti al processo di dealcolizzazione;

II. consentire la dealcolizzazione parziale per le IGP e le DOP;

III. trattare i requisiti di etichettatura per i prodotti vitivinicoli dealcolizzati nell'articolo 119, paragrafo 1, sulle indicazioni obbligatorie di etichettatura; riformulare la parte II dell'allegato VII per chiarire che i prodotti vitivinicoli dealcolizzati fanno parte delle diverse categorie di prodotti vitivinicoli e non costituiscono categorie separate

IV. riformulare la proposta sezione E della parte I dell'allegato VIII per fissare i principi generali per i prodotti vitivinicoli dealcolizzati e consentire il completamento dell'elenco dei processi di dealcolizzazione attraverso il diritto secondario, e

V. modificare il paragrafo 1 della sezione A della parte II dell'allegato VIII per poter restituire l'acqua ai prodotti vitivinicoli che sono stati dealcolizzati.

Le disposizioni dettagliate sono presentate qui di seguito.
L'accettazione da parte dei colegislatori di tale emendamento di compromesso può richiedere la modifica di altre disposizioni al fine di garantire la coerenza del quadro legislativo.

I) Limiti delle pratiche enologiche all'articolo 80

xx) L'articolo 80 è così modificato

a) al paragrafo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente

3. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate esclusivamente per garantire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento del prodotto o per garantire la migliore qualità dei prodotti ottenuti mediante dealcolizzazione in conformità ai processi da definire mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, e in conformità all'allegato VIII, parte I, sezione E.

b) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente

d) consentire la conservazione delle caratteristiche naturali ed essenziali del vino e, per i prodotti vitivinicoli diversi da quelli che hanno subito un trattamento di dealcolizzazione secondo le procedure da definire mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e in conformità all'allegato VIII, parte I, sezione E, non comportare una modifica sostanziale della composizione del prodotto interessato;

II) Copertura dei prodotti parzialmente dealcolizzati per DOP/IGP

La riga 108b della tabella 4C riguardava l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento OCM:

All'articolo 1, paragrafo 1, del progetto di regolamento modificativo, è aggiunto il seguente punto 8 bis

(8 bis) All'articolo 92, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma

"Tuttavia, le norme stabilite nella presente sezione non si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti 1), da 4) a 6), 8) e 9), se tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione totale secondo i processi da definire mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, e conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E."

Inoltre nella riga 116a della tabella 4C relativa all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), il PE AM 82 è ritirato (punto (va) nuovo ritirato).

III) Disposizione di etichettatura relativa ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati

Riga 166 sull'articolo 119 del regolamento OCM:

All'articolo 1, paragrafo 1, del progetto di regolamento modificativo, la lettera a) è sostituita da un nuovo testo al punto 18):

(18) L'articolo 119 è modificato come segue: [proposta iniziale dell'OCM sulla lettera a) da eliminare].

La parte in rosso è stata corretta ed eliminata dal testo:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente

"L'etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11, 13, 15, 16, 18 e 19, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente

"a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II. Per le categorie di prodotti vitivinicoli definite nell'allegato VII, parte II, punti 1) e da 4) a 9), se tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione in conformità ai processi da definire mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, e in conformità all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata da
i) dal termine "dealcolizzato" se il prodotto raggiunge un titolo alcolometrico effettivo non superiore allo 0,5% in volume e
ii) il termine "parzialmente dealcolizzato" se il prodotto raggiunge un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume e inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria prima della dealcolizzazione."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente

'2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), per i prodotti vitivinicoli diversi da quelli sottoposti a dealcolizzazione secondo procedimenti da definire mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e in conformità all'allegato VIII, parte I, sezione E, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

c) è aggiunto il seguente paragrafo 4 ...".

IV) Riformulazione della parte II dell'allegato VII dell'OCM

Le righe 203b-211 riguardano l'allegato VII, parte II, dell'OCM:

All'articolo 1, paragrafo 1, il punto 32 è sostituito dal seguente: 32. [la seconda disposizione, lettera b), riguarda i vini dealcolizzati. La disposizione (a) è già stata approvata come punto A al 1° trilogo del 02/12/2020]

32) l'allegato VII è modificato come segue

a) nella parte I, punto III.1.A, la riga relativa al Regno Unito è soppressa

b) nella parte II è aggiunto il seguente paragrafo introduttivo

"Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle elencate ai punti da 1 a 17. Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai punti 1) e da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale secondo i procedimenti da definire mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, e in conformità all'allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti."

V) Modifiche all'allegato VIII per prevedere principi generali per i vini dealcolizzati

L'allegato VIII è modificato come segue
a) il titolo della parte I è sostituito da:
Arricchimento, acidificazione, disacidificazione in talune zone viticole e dealcolizzazione";

b) nell'allegato VIII, parte I, è aggiunta la seguente sezione E (la proposta originale della Commissione è sostituita)
'E. Dealcolizzazione
1. È consentita la dealcolizzazione parziale o totale dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 1 e da 4 a 9, a condizione che:

1. i processi di dealcolizzazione non siano utilizzati su prodotti vitivinicoli che presentano difetti organolettici
2. l'eliminazione dell'etanolo nei prodotti vitivinicoli non deve essere effettuata congiuntamente all'aumento del tenore di zucchero nel mosto di uve
3. i processi di dealcolizzazione non devono comportare difetti organolettici del prodotto vitivinicolo.

2. La dealcolizzazione parziale o totale di cui al paragrafo 1 utilizza processi e pratiche che la Commissione deve autorizzare mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2".

VI) Consentire la restituzione dell'acqua persa durante la dealcolizzazione

Il paragrafo 1 della sezione A della parte II dell'allegato VIII è modificato come segue

"PARTE II

Restrizioni

A. Generale
1. Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l'aggiunta di acqua, tranne quando ciò sia richiesto da una necessità tecnica specifica o, nel caso dei prodotti vitivinicoli sottoposti al processo di dealcolizzazione da definire mediante atti delegati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, e in conformità all'allegato VIII, parte I, sezione E, a causa della perdita di acqua risultante dal processo di dealcolizzazione."

 

 

 

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