Dl Sostegni bis, ecco tutti gli emendamenti segnalati e quelli ‘agricoli’

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Pronta la bozza del fascicolo degli emendamenti Al Dl sostegni bis segnalati al vaglio della Camera.

Tra questi il pacchetto degli emendamenti agricoli dall'articolo 68 all'articolo 71.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica in PDF l'intero fascicolo dei segnalati e a seguire in forma testuale gli emendamenti segnalati in materia agricola:

C.3132.dl 73_2021.bozza fascicolo Emend. Segnalati

Art.68

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Per l'anno 2021, al fine di contrastare gli effetti negativi dovuti al diffondersi del COVID-19, non è dovuto il canone previsto dalla normativa vigente, relativo alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

14-ter. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono escluse dall'applicazione di cui al periodo precedente i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acque ai sensi del comma 14-bis

14-quater. Per l'attuazione del comma 14-bis è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3 milioni di euro.

14-quinquies. All'onere derivante dal comma 14-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

68.26.   De Giorgi.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: «naturali» sono aggiunte le seguenti: «, epidemiologici, fitopatie o epizozie» e dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato»;

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

15-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

15-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

*68.11.   Incerti, Critelli, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.

( Inammissibile IEM lim. a parte di testo (comma 15-quater) (14/06/2021) →  Riammesso (16/06/2021) →  Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: «naturali» sono aggiunte le seguenti: «, epidemiologici, fitopatie o epizozie» e dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato»;

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

15-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

15-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

*68.72.   Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

( Inammissibile IEM lim. a parte di testo (comma 15-quater) (14/06/2021) →  Riammesso (16/06/2021) →  Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: «naturali» sono aggiunte le seguenti: «, epidemiologici, fitopatie o epizozie» e dopo le parole: «ufficio delle imposte» sono aggiunte le seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato»;

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.».

15-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subìto, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

15-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

*68.33.   Gadda, Del Barba.

( Inammissibile IEM lim. a parte di testo (comma 15-quater) (14/06/2021) →  Riammesso (16/06/2021) →  Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, inserire in fine il seguente periodo: «Per gli anni 2021 e 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 700.».

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

68.46.   Viviani, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germana', Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Al fine di potenziare i contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposto, per l'anno 2021, lo stanziamento di 100 milioni di euro.

15-ter. Al fine di potenziare i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è disposto, per l'anno 2021, lo stanziamento di 30 milioni di euro.

15-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 15-bis e 15-ter pari a 130 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 3, del presente decreto.

68.58.   L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 febbraio 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «in alto mare» sono inserite le seguenti: «anche in zone di giurisdizione esclusiva ovvero di limitazione dei diritti di pesca, comunque denominate, dichiarate unilateralmente nel Mar Mediterraneo da Paesi terzi, e non ricomprese in accordi internazionali conclusi dall'Unione europea»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In aggiunta alle misure previste dal comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, può altresì finanziare interventi compensativi, che non concorrono alla formazione del reddito, erogati secondo termini e modalità stabiliti con il decreto di cui al successivo comma 3 e calcolati sulla base dei parametri giornalieri utilizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'arresto temporaneo obbligatorio previsto nel quadro degli strumenti finanziari unionali, al fine di indennizzare gli armatori per ciascuno dei giorni di inattività forzata cui sono costrette le imbarcazioni in conseguenza dei sequestri di cui al precedente comma 1. A decorrere dall'anno 2021 per le finalità di cui a presente comma il Fondo è incrementato di 0,5 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni e le parole: 100 milioni con le seguenti: 99,5 milioni.

68.31.   Gadda, Del Barba.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «anno 2020», aggiungere le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

*68.8.   Cappellani, Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Frailis.

( Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «anno 2020», aggiungere le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

*68.68.   Fasano, Occhiuto, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «anno 2020», aggiungere le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».

*68.15.   Gagliardi, Ruffino, Napoli.

( Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2021 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza.

68.59.   Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo dopo le parole «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».

68.57.   L'Abbate, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu, Gallinella.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)

1. Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, il fondo di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 521, è aumentato di 500.000 euro per l'anno 2021.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione con prodotti autorizzati per i trattamenti in biologico, nonché, esclusivamente da parte dei centri di ricerca pubblici ed in via sperimentale, le attività di irrorazione di agrofarmaci, mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore o uguale a 25 chilogrammi e che effettuano operazioni in:

a) «Visual Line of Sight», ovvero operazioni condotte entro una distanza sia orizzontale che verticale tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo senza aiuto di strumenti per aumentare la vista tale da consentirgli un controllo diretto per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni. Tali operazioni potranno essere condotte anche in condizioni notturne sempre che l'UAS sia dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l'orientamento nell'ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell'UAS ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. Gli UAS devono essere condotti da un pilota in possesso degli attestati secondo le normative in vigore;

b) «Extended Visual Line of Sight», ovvero operazioni che possono essere condotte in area visiva estesa tramite l'ausilio di uno o più osservatori che trasmetteranno le informazioni di volo via radio e assisteranno il pilota remoto nel mantenere le separazioni ed evitare collisioni.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 520, dopo le parole: «agricoltura di precisione» sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura».

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione dei prodotti di cui al comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 77, comma 7, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 799,5 milioni.

68.021.   Alberto Manca, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.

Inammissibile   Per Estraneità Di Materia

( Inammissibile IEM lim. a parte di testo (commi 2, 3, 4) (14/06/2021) →  Riesame (15/06/2021) →  Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Articolo 68-bis.

(Disposizioni in materia di apicoltura)

1. All'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

2. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.».

3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del manuale operativo dell'Anagrafe apistica nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del manuale operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.».

4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero.».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere i), l), e q) dell'articolo 5 della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, nonché di interventi a sostegno degli imprenditori apistici che hanno subito un calo di produzione a causa di avversità climatiche, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma precedente.

8. All'onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» istituito dal comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 così come rifinanziato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, con legge 21 maggio 2021, n. 69.

68.019.   Parentela, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Bilotti, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Cadeddu, Gallinella.

( Inammissibile IEM (14/06/2021) →  Riammesso (16/06/2021) →  Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

68.010.   Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germana', Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

( Inammissibile IEM (14/06/2021) →  Riammesso (16/06/2021) →  Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Misure a sostegno del settore della birra artigianale)

1. Fino al 31 dicembre 2021, i birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 50.000 ettolitri, ai sensi del articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, sono esentati dal pagamento delle accise di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «venti ettolitri» sono sostituite dalle seguenti «quaranta ettolitri».

3. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi: «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

b) il capoverso: «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

c) il capoverso: «Ceneri» è sostituito con il seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».

4. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» istituito dal comma 128 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 così come rifinanziato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

68.022.   Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cassese, Cillis, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone, Parentela, Cadeddu.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Art.69

Al comma 1, dopo le parole: un'indennità una tantum pari a 800 euro aggiungere le seguenti: e il trascinamento delle giornate dell'anno precedente sia dal punto di vista assistenziale che previdenziale.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 448 milioni con le seguenti: 670 milioni.

69.1.   Lombardo, Fioramonti, Muroni, Cecconi, Fusacchia.

( Segnalato (17/06/2021))

Art.71

 

Al comma 1, dopo le parole: aprile 2021 aggiungere le seguenti: , nonché le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 21 e 22 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Calabria.

71.20.   Torromino, Maria Tripodi, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comprese tra le imprese di cui al comma 1 le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, per l'attività di produzione per commercializzazione e apicoltore professionista. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma.

*71.9.   Gadda, Del Barba.

( Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comprese tra le imprese di cui al comma 1 le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, per l'attività di produzione per commercializzazione e apicoltore professionista. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma.

*71.23.   Sandra Savino, Nevi, Bagnasco, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Paolo Russo.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comprese tra le imprese di cui al comma 1 le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, per l'attività di produzione per commercializzazione e apicoltore professionista. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma.

*71.6.   Gagliardi, Ruffino, Napoli.

( Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono comprese tra le imprese di cui al comma 1 le aziende del settore apistico i cui titolari risultino registrati nella banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, per l'attività di produzione per commercializzazione e apicoltore professionista. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione degli indici di mancata produzione di miele per ciascuna regione e provincia autonoma ai fini del calcolo degli indennizzi per gli apicoltori di cui al presente comma.

*71.2.   Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

( Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 500 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 500 milioni.

**71.19.   Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 500 milioni.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 105 milioni con le seguenti: 500 milioni.

**71.1.   Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Critelli, Frailis.

( Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Al comma 3, sostituire le parole: 105 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

71.15.   Viviani, Morrone, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germana', Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Stefani, Fantuz.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3,3, sostituire le parole: 105 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e, quanto a 95 milioni, ai sensi dell'articolo 77, comma 7.

*71.4.   Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

( Segnalato (17/06/2021))

 

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 3,3, sostituire le parole: 105 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2021.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 105 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e, quanto a 95 milioni, ai sensi dell'articolo 77, comma 7.

*71.12.   Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

( Segnalato Derivato (17/06/2021))

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione Toscana può destinare eventuali economie di spesa agli interventi compensativi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 102 del 2004».

71.3.   Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

( Inammissibile IEM (14/06/2021) →  Riammesso (16/06/2021) →  Segnalato (17/06/2021))

 

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-bis.

(Sostegno al comparto agricolo e alla filiera ippica)

1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, ed al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per quella a «distanza» al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per quella a «distanza» al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per quella a «distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.

71.04.   Paolo Russo.

( Segnalato (17/06/2021))

L'articolo Dl Sostegni bis, ecco tutti gli emendamenti segnalati e quelli ‘agricoli’ proviene da Agricolae.

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