Convenzione Caa-Agea, Tar accoglie ricorso Liberi professionisti. La sentenza

Convenzione Caa-Agea, Tar accoglie ricorso Liberi professionisti. La sentenza https://ift.tt/eA8V8J

E’ stato accolto quest’oggi dal Tar Lazio il ricorso del CAA Liberi Professionisti. Il ricorso è contro la delibera di convenzione di AGEA che prevedeva l’espulsione dei Liberi Professionisti dalle attività di gestione del fascicolo del produttore. E’ stato così annullato il dispositivo che obbligava all’assunzione degli operatori.

Grande soddisfazione – sottolinea il CAA Liberi Professionisti – nell’aver visto accolte le nostre ragioni, le ragioni dei liberi professionisti che operano in agricoltura. Si tratta di un punto nodale della professione, del fatto che i liberi professionisti abbiano titolo e possano fornire al mondo dell’agricoltura servizi e competenze, con responsabilità e efficienza, a sostegno del sistema Paese e delle sue imprese agricole.

Si tratta di una sentenza molto attesa, che sarebbe dovuta arrivare entro il 30 settembre 2021, ovvero prima dello scoccare del termine entro cui AGEA avrebbe potuto disabilitare le credenziali di accesso al SIAN agli operatori non lavoratori dipendenti ma liberi professionisti.

Qui di seguito il testo:

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

AL30C - NUOVA SARDA INDUSTRIA CASEARIA/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO

Provvedimento n. 29639

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2021;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO l’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni (di seguito, D.L. 1/2012);

VISTO il Decreto 19 ottobre 2012 n. 199 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regolamento di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito, Decreto di attuazione);

VISTO il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51 Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91 (di seguito, D.L. 51/2015).

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari” adottato con delibera dell’Autorità del 6 febbraio 2013 n. 24220 (di seguito, Regolamento sulle procedure istruttorie);

VISTI gli atti del procedimento; I. LE PARTI

I.1 L’operatore segnalato

1. Nuova Sarda Industria Casearia S.r.l (di seguito anche solo Nuova Sarda o il caseificio) è una società, con sede a San Nicolò d’Arcidano (OR), attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari, e, in particolare, di formaggi ovini, compresi formaggi a DOP. Nel 2019 la società ha realizzato un fatturato pari a 5.557.242 euro.

I.2 I segnalanti

2. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi (di seguito anche MIPAAFT - ICQRF).

3. Associazione “Più Sardegna – SIN.AGRI e SIN.AGRI CONSUMATORI Sindacato degli Operatori e dei Consumatori della filiera agro-alimentare della Sardegna” (di seguito anche associazione Più Sardegna).

II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

4. Il procedimento ha riguardato l’accertamento della ricorrenza e possibile illiceità, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, delle condotte commerciali poste in essere dal caseificio Nuova Sarda, nell’annata casearia 2018/2019, consistenti nella mancata conclusione di contratti di fornitura, in forma scritta, con tutti i propri allevatori conferenti latte ovino e caprino.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1 L’iter del procedimento

5. Il procedimento istruttorio AL30C è stato avviato, con comunicazione del 29.12.2020, sulla base di segnalazioni pervenute da parte del MIPAAFT- ICQRF1 e dell’Associazione Più Sardegna2,

nonché di documentazione acquisita agli atti3. In particolare, alla segnalazione del MIPAAFT – ICQRF veniva allegato il verbale di constatazione n. 2019/2071 del 17.12.2019, redatto dai funzionari dell’ufficio territoriale “ICQRF Sardegna” presso la sede della Nuova Sarda, in cui si dava atto che, in relazione all’annata casearia 2018/2019, non risultavano presenti contratti stipulati dal caseificio con i propri fornitori di latte ovino e caprino.

6. Il procedimento istruttorio è stato, dunque, volto a verificare se le condotte commerciali poste in essere dal caseificio Nuova Sarda, nell’annata casearia 2018/2019, potessero essersi sostanziate in una violazione delle disposizioni dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, in relazione all’assenza di contratti scritti di fornitura con i propri allevatori conferenti latte ovino e caprino.

7. Il caseificio ha prodotto la sua memoria difensiva in data 28.01.20214.

8. In data 11.03.2021, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulle procedure istruttorie, è stata trasmessa alle Parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria - fissato al 26.03.2021 - ed è stato concesso un termine di 10 giorni per la presentazione di memorie e documenti.

III.2 Le evidenze acquisite

9. Con comunicazione del 28.01.2021, la società Nuova Sarda ha evidenziato di avere stipulato contratti di fornitura, in forma scritta, con tutti i propri allevatori conferenti latte ovino e caprino nell’annata casearia 2018/2019.

10. Il caseificio ha fornito, in proposito, la seguente documentazione: 1. elenco degli allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell'annata casearia 2018/2019 (21); 2. contratti di fornitura conclusi in forma scritta con tutti i ventuno allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell'annata casearia 2018/2019; 3. elenco degli allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell'annata casearia successiva 2019/2020 (37); 4. contratti di fornitura conclusi in forma scritta con tutti i trentasette allevatori conferenti diretti di latte ovino e caprino nell'annata casearia 2019/2020. 11. Dalla documentazione prodotta agli atti, emerge che il caseificio Nuova Sarda ha, in effetti, stipulato contratti di fornitura in forma scritta con tutti i 21 allevatori conferenti latte ovino/caprino nell’annata casearia 2018/2019. In particolare, tutti i testi negoziali allegati dalla Parte (“Contratto di fornitura latte ovino/caprino ai sensi della L.R. 15/2010 art. 7”), di durata annuale (1.12.2018- 30.11.2019), riportano indicazioni in ordine alle quantità e caratteristiche del latte oggetto di conferimento, al prezzo e alle modalità di consegna e di pagamento, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.

III.3 Le argomentazioni dell’operatore

12. Nella sua nota difensiva del 28.01.2021, la società Nuova Sarda ha rilevato che quanto riportato

nel verbale di constatazione n. 2019/2071, allegato alla segnalazione del MIPAAFT-ICQRF5, è frutto di un malinteso, interamente imputabile al rappresentante aziendale presente al momento dell’ispezione, in quanto i testi negoziali con i fornitori di latte non si trovavano, in effetti, nella sede di San Nicolò d’Arcidano (dove si stava svolgendo la verifica), ma erano custoditi presso l'archivio del consulente del caseificio.

IV.VALUTAZIONI

IV.1 Brevi cenni al quadro normativo

13. Le norme che vengono in rilievo nel caso in esame sono rappresentate dall’art. 62 - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del D.L.

1/20126, a livello nazionale, e dall’art. 148 Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti

lattiero caseari del Regolamento (UE) 1308/20137, a livello comunitario.

14. In particolare, l’art. 62 del D.L. 1/2012 disciplina le relazioni commerciali concernenti la cessione di tutti i prodotti agricoli e alimentari, tra cui appunto il latte crudo, prevedendo, al suo primo comma, che i contratti aventi ad oggetto tali prodotti - a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale - debbano essere stipulati in forma scritta e contenere una serie di indicazioni relative a: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Il primo comma dispone, altresì, che i contratti debbano essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.

15. A livello comunitario, l’art. 148 del Regolamento (UE) 1308/2013, con specifico riferimento alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, dispone che, laddove uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio debba formare oggetto di un contratto scritto fra un agricoltore e un trasformatore, tale contratto debba essere stipulato per iscritto, “prima della consegna”, e contenere i seguenti elementi: i) il prezzo da pagare alla consegna, che è fisso ed è stabilito nel contratto e/o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato; ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

IV.2 Sulle condotte commerciali

16. Sulla base della documentazione prodotta dalla società Nuova Sarda è emerso che, nell’annata casearia 2018/2019, l’operatore si è rifornito di latte ovino e caprino presso 21 allevatori, con i quali sono stati conclusi contratti di fornitura in forma scritta di durata annuale, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012.

17. Ciò considerato, alla luce delle evidenze acquisite, da cui emerge l’esistenza di contratti scritti di fornitura di durata annuale con tutti gli allevatori conferenti latte ovino/caprino - si ritiene che non vi siano elementi sufficienti a ritenere che le condotte commerciali poste in essere dalla società Nuova Sarda, nell’annata casearia 2018/2019, integrino una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che non vi siano elementi sufficienti a ritenere che le condotte commerciali poste in essere dalla società Nuova Sarda, in relazione alla conclusione di contratti scritti di fornitura con tutti gli allevatori conferenti latte ovino/caprino nell’annata casearia 2018/2019, integrino una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012

DELIBERA

che non vi siano elementi sufficienti a ritenere che le condotte commerciali descritte alla sezione IV.2 del presente provvedimento, poste in essere dalla società Nuova Sarda Industria Casearia in relazione all’annata casearia 2018/2019, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, integrino una violazione dell’articolo 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i

maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

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